A meno che non venga richiamata come cogente da un adempimento legislativo, rimane su base volontaria. Si tratta di un titolo che qualifica il professionista e ne accresce la competitività. Tuttavia, resta un requisito fondamentale per l’accesso a specifici bandi di gara, dove la sua presentazione è prevista dal quadro normativo vigente.
L’Associazione Professionisti del Legno, in qualità di associazione professionale operante ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, può rilasciare ai propri associati, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni associative, l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati prevista dagli articoli 7 e 8 della medesima legge.
Tale attestazione ha esclusivamente finalità informative e di tutela dell’utenza e riguarda la qualità e le caratteristiche dei servizi professionali offerti dall’associato nell’ambito dell’attività svolta.
Il termine “qualificazione professionale” contenuto nella normativa non indica il riconoscimento di una qualifica professionale pubblica, né attribuisce un titolo abilitante o una certificazione equivalente a quelle previste per le professioni regolamentate. Esso si riferisce alla qualificazione dei servizi professionali prestati dall’associato, in relazione al rispetto dei requisiti, degli standard qualitativi e delle regole professionali definiti dall’Associazione.
L’attestazione costituisce pertanto uno strumento di trasparenza nei confronti degli utenti e del mercato, consentendo di verificare l’adesione dell’associato al sistema associativo, il rispetto degli obblighi previsti e l’eventuale partecipazione ai percorsi di aggiornamento e formazione stabiliti dall’Associazione.
L’attestazione non costituisce una certificazione pubblica, non abilita all’esercizio di attività riservate e non sostituisce eventuali titoli, requisiti o abilitazioni previsti dalla normativa vigente.
La qualificazione è il modo più efficace per qualificarsi e differenziarsi sul mercato. È una scelta volontaria che punta a valorizzare il proprio profilo professionale, rendendolo più autorevole e visibile nel settore di riferimento.
La qualificazione ha una validità pari alla durata all’adesione del candidato all’associazione, ma il suo mantenimento è subordinato a una verifica annuale tramite percorso riconosciuto dall’Associazione.
In caso di mancato superamento, il candidato può ripetere la prova insufficiente entro il termine di 1 (un) anno; per lo stesso periodo, i risultati delle prove superate con esito positivo resteranno validi.
Per accedere alla sessione di ripetizione dell’esame, è richiesto il versamento di una quota ridotta, pari al 50% dell’importo previsto dal tariffario.
Generalmente, i metodi di valutazione da applicare possono essere così riassunti.